Facendo seguito alle note n. 181/13 del 26 settembre 2013 e n. 195/13 del 10 u.s. di questo Coordinamento e con ulteriore riferimento alla Sua cortese n. 32433 dell’ 8 u.s., spiace dover rilevare ed evidenziare che, nonostante siano ampiamente decorsi i termini sanciti dall’art. 2, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, nessun provvedimento è stato ancora notificato all’appartenente al Corpo di polizia penitenziaria che aveva prodotto istanza per la concessione di un giorno di congedo straordinario per l’effettuazione di un esame diagnostico.
Tra l’altro il caso di specie non sarebbe isolato, ma parrebbe inserirsi in un contesto molto più diffuso da far pensare ad una vera propria prassi gestionale che definire insana potrebbe risultare eufemistico.
Giova a questo punto evidenziare che, al di là del risarcimento economico che l’interessato (o eventualmente gli interessati) potrà pretendere ex art. 2-bis, legge n. 241/90, ciò sembra confermare la sostanziale inerzia di codesta Direzione rispetto alla questione di cui si discute (e purtroppo non solo) indirizzata a vanificare di fatto ogni possibilità di rimedio in ambito endo o extra amministrativo tale da apparire, più che frutto di una pur estensiva interpretazione della potestà discrezionale, adornamento ostentato dell’esercizio di un “potere dispotico” tanto più subdolo quanto dissimulato da approcci solo apparentemente paritari.
Ciò premesso, anche in nome e per conto dell’interessato, si sollecita l’emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento di cui si discute.
Nell’attesa, distinti saluti.