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Negli ultimi anni sono intervenute diversi provvedimenti giurisdizionali – parere del consiglio di stato 1227/2009 e tar della valle d’Aosta con sentenza 0055 del 2010 - che hanno sostanzialmente ribadito che l’indennità per i servizi esterni al personale di Polizia Penitenziaria che presta servizio al di fuori del muro di cinta – per intenderci: segreteria, ragioneria ecc. – vada corrisposta anche a “ quel personale per il solo fatto che ci siano

detenuti che prestano ivi la loro mansione lavorativa senza che vi sia un legame funzionale con la presenza del detenuto”.

Prima ancora della sentenza che ne ha determinato l’estensione del riconoscimento, era intervenuto un parere del Consiglio di Stato – 1227/2009 – che appunto analizzando tutte le normative che si sono susseguite   nel tempo –art 9 dpr 395/95, art 11 del dpr 19 marzo 1999 n.254, art 9 dpr 18 giugno 2002 n. 164 – si muoveva nell’indirizzo del virgolettato sopra esposto.

Il predetto parere considerava anche il contenuto della itpvo enti sotto tale profilo.ehe si sono che in tale determinazione, era intervenuto un parere del Cosniglio di Stato circolare del Dap, n.0388688 del 13 dicembre 2007, in cui sono state fornite direttive unitarie per la corretta applicazione delle disposizioni che hanno disciplinato, nel tempo, l’attribuzione dell’indennità per servizi esterni, ritenendo che la corretta applicazione della circolare in parola si muovesse di fatto nella direzione della corresponsione dell’indennità prevista dal dpr 395/95 anche al personale che presta la propria attività lavorativa in ambienti al di fuori del muro di cinta che possono ospitare uno o più detenuti provvisoriamente – è il caso dei detenuti di cui all’articolo 21 O.P.- purchè il servizio si protragga per almeno 3 ore continuative.

La sentenza del Tar sopra citata inoltre nel riconoscere il parere non vincolante del Consiglio di Stato, afferma che “ l’Amministrazione è comunque tenuta “all’osservanza del disposto normativo del citato art. 9, comma 2, del DPR395/95, la cui chiarezza è ben evidenziata nel corpo delparere(«…Condizione sufficiente perché, ai sensi dell’art. 9, sia riconosciuto il beneficio economico in parola è appunto la semplice presenza nel reparto di detenuti o internati e comunque negli altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati…»)” evidenziando quell’assenza di legame funzionale perché si perfezioni la maturazione dell’indennità.

Ed è anche chiaro il riferimento alla circolare del Dap sopra citata che specifica ” la norma estende altresì la sua efficacia a tutti gli altri ambienti lavorativi dei detenuti, per effetto
dell’applicazione del regime di semilibertà o del lavoro all’esterno ai sensi dell’art. 21 O.P.”

Nel caso specifico di codesta Casa Circondariale i detenuti di ammessi al lavoro all’esterno – n° 6 – prestano la loro attività lavorativa fuori dal muro di cinta per oltre 3 ore continuative.

Voglia pertanto la Signoria Vostra, alla luce di quanto sopra rappresentato, uniformarsi nell’estensione del pagamento della suddetta presenza al personale spettante, in oggetto meglio evidenziato, disponendo adeguate direttive in merito.

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