Facendo seguito alla nota n. 036/13 del 25 febbraio 2013 di questo Coordinamento e con riferimento alla Sua cortese n. 0010432/U.O.R.P.F./Sett. P.P./2013 del 20 u.s., a prescindere dalle più profonde ed intime convinzioni di chi scrive, che ci si esime dall’esternare solo per imperturbabile, sebbene con ogni probabilità mal riposto, senso di rispetto delle istituzioni, si prende atto di quanto di rappresentato in merito al “mero errore” che ha caratterizzato le informazioni fornite con nota la nota n. 0006320/U.O.R.P.F./R.S./2013 del 19 febbraio 2013 e che, in verità, risultavano del tutto compatibili, se non identiche, a quelle trasmesse con numerose altre comunicazioni antecedenti.
Nondimeno, non si può non rilevare che il “mero errore” a cui si è accennato non può che essere sintomatico dello stato di confusione, confusionale e confusionario che evidentemente regna sovrano presso il pertinente Ufficio del PRAP da Lei diretto e che dunque non garantisce affatto neppure in relazione all’attendibilità dei nuovi dati ora trasmessi.
Per di più, pare proprio potersi affermare che, mai come in questo caso, la pezza si sia rivelata molto peggio (e non era affatto facile) della falla che si proponeva di arginare.
Dalle nuove informazioni trasmesse, difatti, si possono facilmente trarre le seguenti principali considerazioni:
- L’art. 7 del DPR 254/99, con riferimento alla possibilità di concedere assegnazioni temporanee a sede di servizio diversa da quella di appartenenza per periodi non superiori a sessanta giorni, risulta palesemente ed incontrovertibilmente violato in almeno un caso (reiterato) in cui l’assegnazione provvisoria è stata accordata e prorogata per periodi di sei mesi (centottanta giorni) alla volta;
- Nel corso dell’anno 2012 il numero complessivo degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che hanno potuto beneficiare di uno o più provvedimenti di assegnazione temporanea è stato di sei unità (pari allo 0,40% dell’organico assegnato in Regione);
- Tale numero massimo si è raggiunto solo per 21 giorni (16 maggio – 06 giugno);
- Per tutto l’anno 2012 tre unità, sempre le stesse, hanno potuto fruire dell’assegnazione temporanea, mentre in totale solo altre tre hanno potuto affiancare, per periodi molto più brevi, le predette fruendo di analogo beneficio;
- Per oltre sei mesi dell’anno le solite tre unità sono state le uniche a beneficiare del provvedimento di assegnazione temporanea (lo 0,20% dell’organico);
- Uno di quei tre appartenenti al Corpo era ed è assegnato dalla Casa Circondariale all’UEPE di Vibo Valentia (si ribadisce come e quanto ciò non consenta di immaginare elementi, riconducibili a “gravissimi motivi di carattere familiare o personale”, che possano giustificare la temporanea mutazione della sede di servizio, nell’ambito dello stesso comune, per una distanza stradale di qualche chilometro);
- La media annua delle assegnazioni temporee si è attestata allo 0,27% dell’organico presente, ben al disotto del 1,3% dei provvedimenti emanabili ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e nonostantele numerose richieste prodotte delle quali chi scrive ha conoscenza diretta (potendosi, peraltro, ragionevolmente presumere che in totale siano state molte di più).
Tanto ulteriormente evidenziato, ed anche al fine di favorire un approccio più agevole e sereno all’approfondimento congiunto della materia nella riunione già calendarizzata per il giorno 17 aprile 2013, si invita nuovamente la S.V. a porre fine allo sterminio del diritto e, più in generale, delle regole che si continua orridamente a perpetrare presso il PRAP di Catanzaro in relazione alla materia delle assegnazioni temporanee di cui in oggetto pure e soprattutto con riferimento al dettato di cui alla Nota Integrante del Protocollo d’Intesa Regionale del 03 novembre 2004.
Nell’attesa di un urgentissimo riscontro, distinti saluti.