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Il Direttore dell’UEPE di Reggio Calabria ha disposto che gli operatori del Corpo di polizia penitenziaria siano sottoposti a controlli sanitari da parte del medico competente ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni.

Interpellato dal Coordinamento provinciale UILPA Penitenziari di Reggio Calabria in merito ai motivi ed ai presupposti normativi che consentono e/o impongono di sottoporre gli appartenenti alla Polizia penitenziaria a detti accertamenti, con nota n. 7730/1F7/Area Amm.Cont. dell’11 u.s. ha fornito l’articolata risposta che si allega in copia.

Questo Coordinamento nutre grossissime perplessità circa la diretta ed immediata applicazione delle disposizioni di cui al citato D.Lgs. n. 81/08 nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria in mancanza del decreto ministeriale previsto dal comma 2, art. 3, e nonostante il dettato del successivo comma 3, art. 3, come novellato dal decreto legge 12 maggio 2012, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 101.

Va da sé che ciò da solo faccia ritenere di altrettanta dubbia applicazione, sic et simpliciter, nei confronti degli appartenenti al Corpo, tutte le disposizioni che demandano qualsiasi tipo di visita, controllo e/o accertamento al medico del lavoro/competente (fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di cui all’art. 129, D.Lgs. n. 443/92).

Così come si reputa improprio, se non palesemente errato – al di là del refuso –, il riferimento al DPR 9 ottobre 1990, n. 309, ed al Provvedimento della Conferenza unificata Stato-Regioni del 30 ottobre 2007, il quale al comma 2, art. 1, prevede espressamente che, fra gli altri, al personale delle Forze di Polizia “si applicano le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti in materia di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio”.

Per di più, nei confronti di coloro che vengono impiegati con compiti di autista, si ritiene che non possa essere eluso il dettato dell’art. 74, 1° comma, D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, nonché dell’art. 138, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ma più in generale, giova altresì evidenziare che la lettera z), 1° comma, art. 6, legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni riserva alla competenza dello Stato, tra gli altri, “i servizi sanitari istituiti per i Corpi di polizia”, e che pertinenti dettami in merito sono compresi pure nel D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nondimeno, si pensa che – qualora ritenuta applicabile – di certo tutta la normativa in parola si porrebbe in sicuro favore sia degli operatori sia dell’utenza, intesa nell’accezione più ampia, sia della collettività.

Tuttavia, non si può fare a meno di evidenziare che analoghi accorgimenti non vengono adottati nella quasi totalità delle altre sedi penitenziarie della Calabria, anche laddove gli appartenenti al Corpo vengono assiduamente impiegati con compiti di autista per tratte ben più lunghe da quelle normalmente percorse da coloro che prestano servizio presso gli UUEEPPEE, talvolta, nell’ambito di servizi di ben altra rilevanza ed anche di polizia e sicurezza.

Sarebbe a dir poco singolare, difatti, se l’Amministrazione si preoccupasse di acclarare l’assenza di condizioni di alcool/tossicodipendenza solo di quanti vengono impiegati alla guida di automezzi e non anche dei restanti operatori, pur sempre impiegati in compiti istituzionali con armamento in dotazione individuale e di reparto.

Per tali ragioni si richiede un cortese ed urgentissimo intervento della S.V. finalizzato alla chiarificazione della materia e, soprattutto, a garantirne l’uniformità applicativa nell’ambito della circoscrizione di competenza.

Nell’attesa, distinti saluti.