Con riferimento alla nota n. 31180 odierna della S.V., in relazione ai bandi di disponibilità con essa trasmessi, prendendo atto della natura straordinaria dei procedimenti avviati e che produrranno effetti solo temporanei per eventuali operatori che saranno selezionati per essere adibiti ai settori pertinenti, appare il caso che venga specificato che non potrà applicarsi nel caso di specie, limitatamente al periodo di assegnazione provvisoria che conseguirà alla procedura in parola, il dettato di cui all’art. 6, lettera A, 3° capoverso, del vigente Accordo decentrato (decurtazione del punteggio).
Diversamente gli interessati, aderendo a una procedura provvisoria dettata da particolari esigenze dell’Amministrazione, potrebbero risultare penalizzati nelle successive partecipazioni agli interpelli ordinari per la regolare mobilità fra diversi settori e posti di servizio.
Si prega pertanto la S.V. di voler meglio esplicitare tale principio, anche onde evitare possibili fraintendimenti o vane aspettative.
Nell’attesa di un cortese cenno di riscontro, cordiali saluti.