Si è appreso che il Coordinatore del Nucleo Locale Traduzioni e Piantonamenti della Casa Circondariale da Lei diretta ha emanato l’ordine di servizio di cui in oggetto, rubricato con “Annotazioni orario di arrivo e ripartenza del personale in traduzione presso aule di udienza e presidi ambulatoriali”.
Con esso è stato disposto che il “Capo Scorta faccia annotare dal Giudice o in caso di visite mediche ambulatoriali, dal medico di competenza, l’orario di inizio e termine dell’incombente mediante rilascio di relativa attestazione, […]”.
A prescindere da qualsiasi considerazione in relazione agli oneri che la disposizione sembra porre a carico di figure esterne all’Amministrazione (cfr. Giudice; medico competente) ed anche a voler ammettere che “rubrica legis non est lex”, dalla disposizione in parola appare chiaro ed inconfutabile il tentativo di aggirare e vanificare il disposto di cui all’art. 13, comma 15, DPR n. 51/2009 (“I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio”), nonché della circolare dipartimentale n. 2323/6073 del 29 luglio 2009 (“per tutte le tipologie di missione, i visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio”).
La disposizione impartita, dunque, oltre ad apparire illegittima, ledendo una prerogativa contrattuale, pare possa persino integrare una condotta antisindacale.
Si prega pertanto la S.V. di volersi interessare direttamente della questione affinché l’ordine di servizio di cui trattasi venga ritirato o, comunque, profondamente rivisto nel pieno rispetto della disciplina pattizia qui richiamata.
Nell’attesa, molti cordiali saluti.