Viene riferito di una anomala ed unilaterale erogazione del Congedo Ordinario che non rispetta la normativa vigente di cui all’art.14 DPR 31 luglio 1995 n.395 che prevede:
“Il congedo ordinario può essere autorizzato, a richiesta del dipendente, e compatibilmente con le esigenze di servizio, scaglionandolo in quattro periodi entro il 31 dicembre dell'anno cui il congedo si riferisce, dei quali uno almeno di due settimane nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre”.
Invero nei confronti dell’Assistente Capo Coordinatore …..OMISSIS…. , in deroga a quanto sopra citato, pare che a più riprese sia stato erogato il proprio congedo senza che ne avesse fatto richiesta.
Vieppiù sembra che la medesima deroga sia avvenuta anche con l’erogazione dei riposi legge 23 dicembre 1977 n. 937 meglio conosciuti come festività soppresse.
Com’è noto la L. 54/1977 dispose che cessassero di essere considerate festive alcune ricorrenze civili e religiose; la L. 937/1977 ha poi disposto l’attribuzione ai dipendenti civili e militari delle amministrazioni pubbliche di n. 6 giornate complessive di riposo in aggiunta ai congedi spettanti; due di queste giornate vanno fruite in aggiunta al congedo ordinario e ne seguono la disciplina; le restanti quattro vanno fruite a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.
Atteso che , da quanto riferito dal dipendente, non vi sia stata inerzia nella richiesta, che abbia regolarmente fruito del congedo estivo, che non abbia congedo arretrato degli anni precedenti, ritiene del tutto immotivata l’erogazione d’ufficio che va a ledere il diritto soggettivo dell’appartenente al Corpo.
Rammenta altresì che il congedo ordinario è un diritto assolutamente irrinunciabile per un adeguato recupero delle energie psicofisiche e deve essere fruito nel rispetto della disciplina sopra citata.
Alla luce di quanto sopra rappresentato si chiedono cortesi informazioni a riguardo di tale inconsueta procedura al fine di valutare se intraprendere azioni tese alla tutela del diritto del lavoratore.