E’ stato segnalato a questa O.S. una distribuzione dell’attività lavorativa straordinaria, presso l’istituto, che non corrisponderebbe a criteri di equità e ad una razionale gestione dell’attività lavorativa.
Infatti, sembrerebbe che il personale sia obbligato d’ufficio ad espletare lavoro straordinario oltre le 6 ore previste, senza che ne abbia fatto richiesta.
A tal proposito si riporta quanto previsto dalla contrattazione decentrata locale in linea con il P.I.R e l’accordo quadro nazionale attualmente vigente:
la normativa di rango superiore:
ACCORDO DECENTRATO PER L’IMPIEGO DEL PERSONALE DI POLIZIA
PENITENZIARIA
CAPO A
ARTICOLO 1
ARTICOLAZIONE DEI TURNI DI SERVIZIO
(Art. 24, comma 5, Lett. “C” D.P.R. 164/02, Art. 8 c.4 e 5 A.Q.N., Art. 3 Prot. d’Intesa Regionale del 03.11.2004)
I turni di servizio presso la Casa Circondariale di Catanzaro, attivati a copertura
delle 24 ore, sono articolati su quattro quadranti orari e si svolgono per
complessive sei ore di servizio.
L’individuazione del personale da adibire ad eventuali posti di servizio con
articolazione oraria differente è effettuata su base volontaria ed in mancanza si
procederà di volta in volta mediante individuazione delle unità necessarie a
cura dell’ufficio servizi.
ARTICOLO 1 bis
PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO
(Art. 24, comma 5, lett. “F” D.P.R. 164/02, Art. 10 e 5 A.Q.N., Art. 4 Protocollo d’intesa regionale del 03.11.2004 )
Fatte salve le ipotesi contemplate nell’Art. 10 dell’A.Q.N., le prestazioni di
lavoro eccedenti il normale orario d’obbligo saranno richieste prioritariamente
al personale che ne abbia dichiarato il consenso.
Si auspica una corretta applicazione del disposto sopra citato, atteso che per quanto concerne l’applicazione del rimanente articolo (1 capo A), la Direzione ne ha ultimamente operato una pedissequa applicazione:
Si stabilisce che per le esigenze organizzative dell’Istituto e per ovviare alla
carenza di personale, si può ricorrere al c.d. “doppio turno” di complessive 12
ore continuative, alle seguenti condizioni:
1) adesione volontaria da parte del personale;
2) a giornate alterne, tranne che nel turno di prima e notturno consecutivo;
3) per complessive 36 ore settimanali;
4) il personale che aderisce al doppio turno non può fare straordinario al
termine delle 12 ore, ad esclusione del turno notturno per garantire la
funzionalità del servizio.
A parere di questa O.S. sarebbe opportuno richiedere al personale, in linea con quanto previsto dalla contrattazione decentrata, dal PIR e dalla normativa superiore, con apposito modulo, se intende espletare attività straordinaria, in modo da non creare malcontento tra il personale, del tutto comprensibile.
La scrivente chiede immediati interventi su quanto sopra descritto e iniziative opportune ai fini di una corretta attività lavorativa.
Distinti saluti.