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Questa OS esprime apprezzamento per quanto sin qui posto in essere in tale Istituto e per la circostanza afferente la rivalutazione e la riconferma delle varie istanze del personale che necessitavano di turni particolari, legate a situazioni familiari o ad esigenze a carattere particolare.

Nel ribadire l’elogio per l’approccio attento a tali tematiche non può sottacere, tuttavia, la circostanza di aver forse sottovalutato alcune istanze su cui, chi scrive, ritiene doveroso riproporre alla sua attenzione poiché  necessiterebbero di una ulteriore riflessione.

Si fa riferimento al caso di due appartenenti al ruolo agenti-assistenti che nello specifico rivestono il grado di Assistente Capo Coordinatore:

  • il primo caso riguarda un appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, … omissis… che ha compiuto i 61 anni di età, che aveva richiesto di poter espletare i turni ravvicinati 12°°/18°° e 0/8°° per poter occuparsi, nelle prime ore della giornata, della propria famiglia la cui distanza dal luogo di lavoro è anche notevole, oltre i 120 km. Peraltro è notorio che le donne, nell’ambito della famiglia, abbiano delle maggiori incombenze;
  • il secondo caso riguarda un appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria – …omissis… che aveva anch’esso richiesto di poter espletare il turno 12°°/18°° e o/8°°- a cui è stata riconosciuta la fruizione dei benefici inerenti la  normativa di cui all’art. 3 comma 3 della Legge 104/92 nonché la legge 151- decreto legislativo 26 marzo 2001 - e dove peraltro il disabile  - padre ultrasessantenne- vive nella medesima abitazione del lavoratore,  che dista dal luogo di lavoro oltre i 60 km. Peraltro, essendo il proprio genitore non deambulante, per l’assistenza viene richiesta una notevole forza per garantirgli le esigenze primarie e la circostanza di lasciare una giornata intera la propria moglie a dover attendere a tale impegno, lo sforzo diventa veramente proibitivo.

In ambedue i casi tale richiesta consentiva di poter conciliare l’adempimento agli obblighi familiari e di assistenza alla persona disabile con le esigenze lavorative richieste dalla propria Amministrazione.

Probabilmente i motivi che non hanno consentito la concessione attengono alla circostanza che la norma di riferimento – accordo quadro- prevede che il turno notturno sia preceduto da almeno otto ore di riposo. Sotto tale profilo vuole far notare che tale norma viene “violata” spesso in favore dell’Amministrazione quando le esigenze di Istituto lo richiedono. Così come peraltro vengono “violate” spesso le norme pattuite nella contrattazione decentrata non sempre a favore del lavoratore. Nei casi di cui si discute entrambi gli assistenti capo coordinatore fruiscono, nei casi specificati, di camera della caserma agenti e paradossalmente le ore di riposo risulterebbero essere maggiori di quelle che impiegherebbero se tornassero nelle proprie residenze e raggiungessero nuovamente a tarda sera il luogo di lavoro.

Questa Organizzazione Sindacale auspica un approfondimento delle istanze de quo con la speranza che possano essere rivalutate le decisioni illo tempore assunte, anche perché in alcuni casi piuttosto che la lente di ingrandimento dell’uomo di legge serve la sensibilità e l’approccio attento del buon padre di famiglia, caratteristiche già riconosciute in diverse occasioni a codesta Autorità Dirigente.

Nel prossimo futuro non sarebbe sbagliato concordare tali specificità, inerenti l’organizzazione del lavoro, nell’ambito degli incontri programmati con le OOSS.

Porge distinti saluti.