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disabileLa Corte Costituzionale con la sentenza n. 203/2013 del 03 luglio 2013 (allegata) ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (relativo al c.d. "congedo biennale continuativo o frazionato"), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l’affine entro il terzo grado convivente, in caso di

mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.
Ne conseguirà che la platea dei beneficiari, ricorrendone i presupposti, dovrà essere estesa ai parenti ed agli affini entro il terso grado. 

 

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