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Gentile Direttrice, 

facendo seguito alla nota n. 114/21 del 12 agosto 2021 di questa Organizzazione Sindacale e con riferimento alla Sua cortese n. 26443 del 30 u.s. (Allegato n. 1, per coloro che leggono per conoscenza), si ringrazia preliminarmente per il cortese e tempestivo riscontro.

          Nondimeno, si prega la S.V., per il futuro, di voler immancabilmente disporre la trasmissione alle Organizzazioni Sindacali, per come previsto, delle disposizioni di servizio che interessano gli operatori del Corpo di polizia penitenziaria, tanto più se direttamente attinenti alla gestione del rapporto di lavoro complessivamente intesa.

          È di tutta evidenza, infatti, che un decreto dirigenziale non avrebbe motivo di essere emanato se nulla innovasse o, quantomeno, non meglio esplicitasse rispetto ai precedenti.

          Peraltro, la comunicazione incidentale fornita a questa Organizzazione Sindacale, con una piccola postilla acclusa a corrispondenza riguardante altra questione, non dava assolutamente notizia della promulgazione di una nuova disposizione, ma si riferiva in maniera generica all’intenzione di procedere “disciplinarmente nei confronti dei dipendenti irreperibili presso il domicilio dichiarato durante l’orario di reperibilità fiscale”.

          Proprio perché in nota e non pareva dar conto di nuove disposizioni, questa Organizzazione Sindacale inquadrandola in un contesto generale aveva ritenuto di poter sorvolare per non inserire ulteriori ed estranei elementi di discussione, confronto e persino disturbo rispetto all’altra vexata quaestio di cui con detta corrispondenza si dibatteva. Riservandosi, naturalmente, di intervenire laddove si fosse concretamente realizzata l’ipotesi.

          Cogliendo tuttavia la sottolineatura della S.V., che diviene una sollecitazione, e facendo pubblica ammenda, si assicura che per il futuro non verranno trascurate neppure le postille più minuscole.

         

Nel merito della vicenda in discussione, si reputa – sommessamente – che la S.V. non dovrebbe stupirsi della circostanza che “la questione sia stata sollevata come novità introdotta” da codesta Autorità Dirigente.

 

Difatti, l’ordine di servizio n. 2 del 23 gennaio 2004, fu all’epoca emanato per annullare e sostituire il precedente ordine di servizio n. 83 del 15 novembre 2003, proprio a seguito delle eccezioni sollevate da questa Organizzazione Sindacale con nota n. 232/03 del 24 novembre 2003 (Allegato n. 2) e del successivo intervento dell’Ufficio del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Ufficio Relazioni Sindacali, con nota n. 001385 del 14 gennaio del 2004 (citata nel preambolo dell’ordine di servizio stesso).         

Non solo, ma pure le precisazioni fornite dal DAP, Direzione Generale del Personale e della Formazione – Disciplina Polizia Penitenziaria, con nota 272004/9.L dell’8 agosto 2002 (Allegato n. 3) e richiamate nei “considerato” dell’ordine di servizio n. 2/2004 erano direttamente indirizzate a questa Organizzazione Sindacale, a seguito di altre, ma correlate, osservazioni mosse in precedenza.    

Ancora, l’ordine di servizio appena citato, sempre nelle premesse, indica espressamente le lettere circolari dipartimentali n. 004518/1.1 del 15 febbraio 1999 e n. 0184021 del 22 aprile 2002 (che superano per gerarchia, sequenza temporale e indirizzo ermeneutico la nota del PRAP di Catanzaro n. 27750 del remoto 30 settembre 1997, anch’essa impropriamente richiamata dalla S.V. nella corrispondenza cui si replica).

La prima, precisa fra l’altro che “non è detto affatto che comportamenti sufficienti per sospendere l’erogazione del trattamento economico (per l’ingiustificata irreperibilità alla visita medico fiscale, ndr) bastino sempre a legittimare l’avvio di un procedimento disciplinare […]. Dal punto di vista disciplinare, infatti, l’assenza si può definire ingiustificata allorché il dipendente non abbia prodotto una certificazione del proprio medico di fiducia e non abbia reso possibile al medico della struttura pubblica la visita di controllo. Solo in presenza di entrambi i descritti presupposti può legittimarsi l’avvio del procedimento disciplinare ex artt. 5 e 6 del decreto legislativo”.

La seconda, ancora più perentoriamente e dopo un excursus giurisprudenziale, specificatamente chiarisce che In conclusione, per la sola circostanza di non essere stato trovato al domicilio, il dipendente non può essere sottoposto anche a procedimento disciplinare per la fattispecie di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c) del d.lgs. 449/1992 […]. Cosa diversa, evidentemente, è la mancata osservanza di ordini di servizio: qualora, infatti, la Direzione abbia ritenuto, nell’ambito della propria autonomia gestionale, di regolamentare con ordini di servizio il comportamento che il dipendente deve tenere in caso di malattia, in assenza di impugnative, nelle sedi istituzionali, di tale disposizione interna, questa deve essere rispettata e l’eventuale inadempienza può dare origine ad azioni disciplinari sotto fattispecie riconducibili, per esempio, alla ‘negligenza’ o alla ‘inosservanza’ di ordini di servizio”.

Tale ultimo arresto va peraltro letto alla luce delle ulteriori esplicitazioni fornite dal DAP, Direzione Generale del Personale e della Formazione – Disciplina Polizia Penitenziaria, con nota 272004/9.L dell’8 agosto 2002, come detto richiamata nell’ordine di servizio n. 2/2004: “Per quanto attiene, infine, alle visite fiscali, si tiene a precisare quanto segue. Gli ordini di servizio cui si intende fare riferimento non possono che essere quelli strettamente legati ai tempi e alle modalità delle comunicazioni delle assenze e della trasmissione dei certificati medici, tenuto conto degli argomenti trattati in quella specifica parte della circolare”.

Si evidenzia, peraltro, che l’efficacia delle lettere circolari n. 004518/1.1 del 15 febbraio 1999 e n. 0184021 del 22 aprile 2002 è stata da ultimo riaffermata, per le parti non trattate o comunque non in contrasto, con circolare del Capo del DAP n. 3635/6085 del 13 aprile 2012.

Il principio, per di più, era stato già affermato dall’Ufficio del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Ufficio Relazioni Sindacali, con nota n. 0143359-2002 del 26 marzo 2002.

In tal senso, dunque, e inequivocabilmente anche dopo l’intervento di questa Organizzazione Sindacale, il più volte citato ordine di servizio n. 2/2004 richiama le responsabilità disciplinari che possono derivare dalla sua mancata osservanza strettamente in relazione ai tempi e alle modalità delle comunicazioni delle assenze e della trasmissione dei certificati medici.

Spiace, poi, e per i motivi suesposti, che nella missiva a firma della S.V. che si riscontra venga riportato che “si disconoscono parimenti circolari […] che impongano all’amministrazione di esimersi dall’applicare sanzioni disciplinari”.

D’altronde, la Corte Costituzionale, con la nota sentenza n. 78 del 26 gennaio 1988, ha precisato che la "ratio" dell'obbligo della reperibilità per la visita di controllo deve essere ricercata nell'interesse pubblico essenziale alla corretta ed economica gestione dell'assicurazione sociale.

Sulla scorta di tale principio la giurisprudenza di legittimità ha univocamente statuito che, nell'ipotesi di assenza del lavoratore alla visita di controllo, il datore di lavoro può adottare nei confronti del dipendente una sanzione disciplinare, nell'ambito del rapporto di lavoro, soltanto se il rispettivo ordinamento prevede specificatamente una sanzione in tal caso.

La stessa sentenza n. 24681/2016 della Suprema Corte richiamata dalla S.V. “ad adiuvandum”, per di più, in riferimento a un lavoratore del settore privato (e dunque da leggersi considerando anche che per i lavoratori dell’ambito privato non hanno efficacia le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e al DM n. 206/2017), ribadisce il principio sopra enunciato: “Su tali premesse, la sentenza impugnata si sottrae alle censure che le sono state rivolte. L'art. 43, comma 9, CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.A. prevede esplicitamente che il ‘constatato mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi’ indicati al precedente comma 8 (e cioè l'obbligo del lavoratore in malattia di trovarsi fin dal primo giorno di assenza dal lavoro nel domicilio comunicato al datore ‘in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19’ nonché l'obbligo di dare ‘preventiva comunicazione alla Società’ nel caso in cui, durante tali fasce orarie, egli debba assentarsi dal proprio domicilio ‘per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi’), ‘comporta la perdita del trattamento di malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ed è sanzionabile con l'applicazione di provvedimento disciplinare’".

È pacifico, invece, che il D.Lgs. n. 449/92, emanato in esercizio della delega contenuta nell’art. 21 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, non prevede alcuna ipotesi infrattiva, e dunque nessuna sanzione disciplinare, correlata direttamente all’assenza alla visita medico fiscale domiciliare.

Sebbene si pensi che a questo punto la materia, come in verità già 19 anni orsono, sia stata abbondantemente dipanata nei suoi diversi gangli, per completezza espositiva si segnala altresì che pure l’ordine di servizio n. 42 del 29 giugno 2010, anch’esso citato dalla S.V. nella corrispondenza che si riscontra, ancora corroborato, unitamente a tutta la disciplina della materia, dal seguente ordine di servizio n. 52 del 13 luglio 2010, con le successive modifiche (l’ordine di servizio n. 42/2010 veniva parzialmente modificato con il n. 73/2010 e l’ordine di servizio n. 52/2013 veniva corretto con il n. 57/2010), sono stati ulteriormente tutti emendati dopo le osservazioni formulate da questa Organizzazione Sindacale (Allegati n. 4 e n. 5).

Non solo, ma la materia è stata altresì investita da una lunga serie di ulteriori ordini di servizio, tra i cui principali – oltre a quelli già enumerati – si indicano: n. 75 del 12 luglio 2008, n. 57 del 3 agosto 2010, n. 73 del 23 novembre 2010, n. 23 del 13 maggio 2011, n. 31 del 12 agosto 2011, n. 04 del 25 gennaio 2013, n. 55 del 27 maggio 2014, n. 6 del 12 gennaio 2018, n. 7 del 16 gennaio 2018, n. 8 del 17 gennaio 2018; molti dei quali rettificati a seguito di richieste in tal senso della scrivente Organizzazione Sindacale.

Appare sì, allora, evidente ictu oculi che in un tale ginepraio di disposizioni interne, tra cui gli operatori devono inevitabilmente e non affatto agevolmente districarsi per venire a capo di quelle vigenti, sarebbe di per sé indesiderabile inserirne delle ulteriori (a fortiori se nulla innovassero), ma sarebbe invece preferibile riassumerle e coordinarle per le parti ancora attuali ed efficaci in un unico atto, che abroghi espressamente tutti i precedenti.

Tornando all’ultimo decreto dirigenziale sulla materia, il n. 177/2021 della S.V., si segnala altresì che la normativa vigente non “prevede espressamente”, né mai potrebbe, “i motivi per cui è possibile allontanarsi dal proprio domicilio nelle fasce orarie di reperibilità, dopo che il dipendente abbia dato preventiva comunicazione all’amministrazione”.

Invero, la disciplina in vigore indica espressamente e tassativamente i casi di esclusione dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità, per i quali la visita fiscale non va neppure richiesta se, ovviamente, a conoscenza dell’amministrazione; lasciando inalterati gli “altri giustificati motivi” da documentare e da valutarsi caso per caso.

In conclusione, si ritiene invece di poter convenire con la S.V. rispetto all’intendimento di avviare eventuali procedimenti disciplinari, ma solo ed esclusivamente “qualora non vengano rispettate le procedure di cui agli ordini di servizio richiamati n. 02 del 23 gennaio 2004 e n. 42 del 29 giugno 2010” e non anche per la mera irreperibilità alla visita di controllo, ancorché ingiustificata.

Si sottolinea, inoltre, che la scrivente Organizzazione Sindacale non è a conoscenza di sanzioni disciplinari inflitte ad appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia per la sola irreperibilità alla visita medico fiscale, almeno a decorrere dall’aprile dell’anno 2002. Si è direttamente occupata, invece, sempre nei primi anni 2000, della difesa di alcuni operatori sottoposti, per i predetti motivi, ad azione disciplinare, ottenendo per loro con le argomentazioni sopra riportate sempre e solo il proscioglimento dagli addebiti.

Si prega nuovamente, pertanto, la S.V. di voler cortesemente riesaminare, ancora una volta, l’intera materia e di rivedere il decreto dirigenziale n. 177/2021, con l’auspicio che voglia anche favorire la semplificazione cui si è fatto sopra cenno, con l’unificazione in un solo atto delle disposizioni vigenti e l’abrogazione espressa di tutti i precedenti, peraltro richiesta altre volte anche ai Suoi “predecessori”.

Ma della grande, complessa, faticosa e, tal volta, inevitabilmente non priva di errori opera dei rispettivi predecessori di sicuro è a conoscenza la S.V. così come la scrivente, di lungo corso nell’Amministrazione; forse non sempre le nuove e pure legittimamente ambiziose leve.

Nell’attesa di un gentile cenno di riscontro, con ogni cordialità.