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trasferta

La Funzionaria in oggetto indicata, con istanza del 04 aprile 2013, ha richiesto alla Direzione della Casa Circondariale di Crotone di poter recuperare il tempo di lavoro prestato in eccesso, rispetto a quello giornaliero d’obbligo, per periodi in cui è stata inviata in trasferta quotidiana di durata comunque inferiore alle dodici ore presso la Casa Circondariale di Catanzaro.

La Direzione della prefata Casa Circondariale di Crotone, tuttavia, con nota n. 2993/D del 23 u.s. inviata anche al Suo Ufficio per conoscenza (e che in ogni caso si allega alla presente), ha rigettato tale richiesta con motivazioni che appaiono a dir poco astruse e comunque a tratti illegittime e non condivisibili. 

In estrema sintesi, la più volte citata Direzione della Casa Circondariale di Crotone, attraverso un’interpretazione capziosa della disciplina della materia ha sostenuto la non riconoscibilità, quale periodo di lavoro ai fini del successivo recupero, del tempo impiegato per rientrare dalla località di trasferta dopo il completamento dell’orario di lavoro giornaliero.

Ciò in evidente antitesi con le direttive impartite dalla Direzione Generale del Personale e della Formazione del DAP con lettera circolare n. GDAP-0220208-2007 del 12 luglio 2007 e con comunicato n. GDAP-0317905-2007 del 17 ottobre 2007, diffuse a seguito di specifica consultazione delle Organizzazioni Sindacali di settore e nell’ambito delle previsioni dell’art. 30 del CCNL integrativo del Comparto Ministeri del 16 maggio 2001.

Appare peraltro il caso di evidenziare che detto articolo del CCNI disciplina la possibilità e le modalità per considerare anche “per altre categorie di lavoratori” il tempo di viaggio quale attività lavorativa alla lettera g), che segue la lettera f) la quale regola, invece, le modalità di computo nell’orario lavorativo del tempo di viaggio degli autisti.

È del tutto evidente, pertanto, che una lettura sistematica della previsione contrattuale non può prescindere dal contestualizzare il dettato della lettera g) legandolo pure al contenuto della lettera f), non potendosi “ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione” dei contraenti.

Ne consegue che il tempo di viaggio che può essere considerato attività lavorativa anche per altre categorie di lavoratori a cui si riferisce la lettera g) altro non possa essere che lo stesso tempo di viaggio poco prima citato nella lettera f) con riferimento agli autisti.

Secondo la singolare e peraltro isolata interpretazione della Direzione del penitenziario crotonese, dunque, paradossalmente ed anche in contrasto con quanto da essa stessa sostenuto, i periodi impiegati per ritornare nella sede di appartenenza da quella di trasferta, dopo il completamento dell’orario giornaliero, non potrebbero essere computati nell’orario di lavoro neanche per gli autisti.

In altre parole, appare di tutta evidenza che la previsione di cui alla più volte richiamata lettera g) non faccia altro che estendere a categorie di operatori diverse dagli autisti, secondo le modalità e con le restrizioni da essa stessa definite (da qui l’impossibilità di considerare il tempo di viaggio quale lavoro straordinario), ciò che il dettato della lettera f) prevede per gli autisti.

Ma v’è di più. Difatti la Direzione della Casa Circondariale di Crotone, facendo anche riferimento a deducibilmente datata giurisprudenza, sembra disconoscere la portata innovativa del dettato di cui alla direttiva 1993/104/CE recepita dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, così come illustrata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 8 del 03 marzo 2005.

Con l’entrata in vigore di detto decreto legislativo, invero, la nozione di orario di lavoro ha acquistato un’accezione significativamente più ampia (cfr. art. 1, comma 2, lettera a), D.Lgs. 66/2003) ed è stato normativamente previsto anche che la contrattazione collettiva possa derogare persino al precetto di cui all'articolo 5, regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955.

Tutto ciò rappresentato, si prega la S.V. di voler cortesemente analizzare la vicenda e di voler intervenire per quanto di competenza al fine di favorire la corretta attuazione delle disposizioni sopra accennate ed il legittimo riconoscimento alla Dott.ssa … omissis … di quanto richiesto.

Grato per l’attenzione e nell’attesa di un cortese riscontro, distinti saluti.