Con atto amministrativo del 5 u.s. la S.V., in esito alla pertinente procedura d’interpello, ha disposto con decorrenza dal 14 aprile 2014 l’avvicendamento di un’unità di Polizia penitenziaria tra coloro da impiegare presso la “Sala Regia”.
In particolare, ha dichiarato l’Ass.C. … omissis … vincitore dell’interpello ed ha altresì individuato nell’Ass.C. … omissis … l’unità da avvicendare.
In relazione alle modalità con le quali devono essere individuati gli operatori del Corpo di polizia da alternare nei vari posti di servizio non soggetti a rotazione quotidiana, si osserva che, nel silenzio dell’Accordo decentrato periferico del 2 marzo 2011, tuttora vigente presso la Casa Circondariale di Cosenza, non può che trovare applicazione il disposto del Protocollo d’Intesa Regionale del 4 novembre 2004 ed, in particolare, l’ultimo capoverso, lettera B), Mobilità del Personale, della Nota Integrante del medesimo (“Per quanto concerne la mobilità in uscita, il criterio principale di cui si dovrà tener conto sarà quello relativo della maggiore permanenza nel settore in questione compatibilmente con la sua funzionalità”).
All’opposto, pare che l’unità sostituita non sia quella che detiene la maggiore permanenza d’impiego presso la Sala Regia e non sembra neanche che l’eventuale avvicendamento dell’operatore che da più tempo presta servizio in quel settore possa comprometterne la funzionalità. Del resto nessuna argomentazione in tal senso può leggersi nella citata disposizione della S.V.
Nell’auspicare pertanto, anche in sede di autotutela, la riconsiderazione della questione e la revisione della più volte richiamata disposizione nella parte in cui individua l’appartenente al Corpo “da ruotare”, si richiedono cortesi ed urgentissime informazioni a riguardo.
Nell’attesa, molti cordiali saluti.