Pare che la Signoria Vostra, a seguito di sollecitazioni di autorità sovraordinata , abbia adottato un provvedimento teso a definire perento il Congedo Ordinario dell’anno 2017 nei confronti di quel personale che non ha esercitato il diritto alla sua fruizione.
Pur nella consapevolezza che il provvedimento non sia scaturito da valutazioni imputabili alla sua volontà, questa O.S. , esprime dei dubbi in merito alla possibilità che il diritto alla sua fruizione sia da considerarsi decaduto ed a tal uopo vuole rappresentare alcuni elementi volti a suffragare tale dubbio:
- Non va dimenticato che l’Istituto da lei diretto ha sofferto negli anni pregressi ed in particolar modo negli anni 2016/17/18 di una grave carenza di organico che non ha consentito la concessione – anche d’Ufficio- del Congedo ordinario e pertanto il mancato godimento non può essere imputabile agli interessati ma all’impossibilità oggettiva di fruire a pieno di tale diritto soggettivo per le esigenze d’Istituto ;
- Il Congedo Ordinario è un diritto irrinunciabile – così come statuito dalla Costituzione all’art. 36- e dunque non potendo fruirne per le esigenze sopra richiamate diventa anche un diritto indisponibile e pertanto non si può decadere da tale diritto soprattutto in costanza di rapporto di lavoro;
- La normativa vigente prevede peraltro un dovere del datore di lavoro di sollecitare il godimento del congedo non fruito e pur ritenendo pacificamente che tale diritto non possa essere “ad libitum “, reputa che oggettivamente non era nemmeno fruibile poichè ricorrevano quelle ineludibili esigenze di servizio sopra richiamate.
Alla luce di tali considerazioni e facendo leva sulla sua notoria ponderazione e oculatezza voglia la Signoria Vostra valutare la possibilità di erogare tale congedo predisponendo un adeguato piano di rientro che non confligga con la regolarità del servizio.
Porge distinti saluti in attesa di vostro cortese riscontro.