Il mese di Aprile oltre a dischiudere le porte alla distratta primavera, spalanca spesso le finestre alle ingiustizie. In questo periodo inizia la via crucis dei rapporti informativi per il personale di Polizia Penitenziaria che non riesce, spesso, a comprendere le penalizzazioni, soprattutto quando le stesse sfidano la logica ed il buon senso.
Non ci si può esimere, infatti, dall’intervenire in ordine ad alcune incongruenze registrate nella compilazione del rapporto informativo, relativo all’anno 2014, da parte dell'oramai avvicendato Funzionario Coordinatore del Settore COR. In particolare, non si può non lamentare l’indebito utilizzo del giudizio dei rapporti informativi come strumento sanzionatorio, anziché come strumento di valutazione, volto ad evidenziare le abilità, le competenze e le attitudini che il dipendente possieda o abbia sviluppato.
Risulterebbe che un dipendente serio e solerte, Assistente Capo ... omissis ... dedito con passione ed entusiasmo all’attività lavorativa, sia stato penalizzato dal Funzionario Coordinatore COR con una motivazione asettica, del tipo “poca disponibilità e un limitato senso del dovere”. Tale motivazione appare del tutto incoerente e illogica, poiché tra gli elementi di giudizio, è stato abbassato quello di cui alla lettera E) altri elementi di giudizio -punto 9) le qualità morali e di carattere del dipendente, cosa che non ha nulla a che vedere con la motivazione redatta, che si appalesa inadeguata e poco chiara secondo i canoni normativi.
Come riferito verbalmente dal Coordinatore al dipendente, ciò è avvenuto in virtù del fatto che, “In Situazione lavorative condizionate da esigenze di servizio sopravvenute”, quali assenze giustificate di malattia nel settore cor, il dipendente in questione, beneficiario di permesso orario di cui alla legge 104/92, non ha dato la propria disponibilità dopo 4 ore di servizio.
La cosa più grave è che nella realtà dei fatti, il giovane funzionario non sopperiva per tempo alle assenze giustificate, di cui era a conoscenza da qualche giorno, pretendendo che il lavoratore-fruitore della legge 104 rinunciasse ad un diritto riconosciuto dalla legge e riconosciuto anche dal Commissario con il servizio programmato mensile, trasferendo la propria poca efficenza nel garantire il servizio all’incolpevole lavoratore che doveva assistere un disabile.
Rispetto all'inverosimile ed all'incomprensibile nessuna colpa poteva avere una minore in situazione di handicap grave, bisognevole di terapia salvavita.
Come al solito le responsabilità non sono di nessuno ed a pagarne il prezzo è sempre l'ultimo anello della catena, quello più debole, che per trovare una forma di giustizia dovrà rivolgersi alla Commissione di cui all’art. 50 D.lvo n° 443/1992 che a sua volta non coglierà il senso e non interverrà in un ricorso in cui la somma dei parametri da 30 sia stata defalcata a 29, permanendo il giudizio di ottimo.
…...E ad ingiustizia compiuta, il lavoratore , nel prendere atto che nella vita molte ferite verranno inferte, dovrà trovare solo quelle per cui vale la pena di soffrire.