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software

Pur non avendone avuta alcuna notizia da parte dell’Amministrazione penitenziaria, si è appreso che è in corso d’implementazione un nuovo software per la programmazione e la gestione dei turni di servizio degli operatori del Corpo di polizia penitenziaria di stanza presso le varie sedi della regione.

Detto software, fra le numerose funzionalità, permetterebbe anche la stampa del servizio programmato mensile ed il calcolo del lavoro straordinario effettuato pro capite.

Questo Coordinamento da anni richiede a tutti i livelli di incentivare le dotazioni e l’utilizzo delle più moderne tecnologie e strumentazioni, anche di natura informatica, per facilitare il compito degli operatori, razionalizzarne l’impiego e, soprattutto, migliorarne l’efficienza e l’efficacia del lavoro nel perseguimento degli obiettivi istituzionali.

Peraltro, proprio sulla materia della programmazione e, più in generale, della gestione dei servizi, pure di recente lo scrivente Coordinamento ha avuto modo di segnalare alla S.V. alcune irregolarità riscontrate, talvolta fors’anche sconfinanti nell’illegalità, anticipando l’intenzione di procedere ad iniziative ulteriori qualora non verranno sanate.

Motivi, questi, che fanno guardare all’introduzione del nuovo programma informatico con grande, quasi entusiastico, favore.

Restano ferme, tuttavia, le necessità di acquisire basilari informazioni in merito al nuovo software ed, a parere di chi scrive, di prevedere un periodo di “test”, opportunamente disciplinato e mai a discapito del personale dipendente, durante il quale si possano anche segnalare ed eventualmente correggere possibili “bug” o comunque incongruenze e difficoltà che nelle fase esecutiva potrebbero derivare pure dall’assai variegata situazione organizzativa presente nelle diverse sedi, quando non si debba parlare di vero e proprio caos.

Infatti, almeno due “bug” o, in ogni caso, difformità operative del software rispetto al vigente dettato normativo, sono stati già segnalati a questa Organizzazione Sindacale ed entrambi di particolare rilevanza.

Il servizio programmato e stampato attraverso il software in questione e poi reso noto agli operatori non riporterebbe, tra l’altro, l’indicazione degli orari di inizio e di fine dei turni di servizio ma, molto genericamente, alcune abbreviazioni riconducibili a molteplici fasce orarie. Cosicché, ad esempio, l’acronimo “MT” (mattina a turno) sarebbe riferibile ad una serie di turni di servizio, fra i quali 06.00/12.00 – 07.00/13.00 – 08.00/14.00 – 09.00/15.00 – 08.00/16.00 – etc., lasciando gli interessati nell’assoluta incertezza, rispetto al reale turno da espletare, del tutto assimilabile all’inesistenza di qualsiasi programmazione.

L’illegittimità di ciò, d’altronde, risulta anche dall’esame del combinato disposto dell’art. 30 del DPR 15 febbraio 1999, n. 82, e dell’art. 8 dell’A.N.Q. del 24 marzo 2004, soprattutto con riferimento ai primi sette commi di quest’ultimo.

Inoltre sono state riferite talune gravi anomalie che riguarderebbero il computo ed il calcolo del lavoro straordinario effettivamente espletato, che fra l’altro, per come segnalato, prescinderebbero dall’articolazione settimanale dell’orario di lavoro e si porrebbero in contrasto, oltre che con la disciplina contrattuale vigente, anche con una serie di direttive dipartimentali pure di recente emanazione.

Analoghi problemi di calcolo si presenterebbero altresì in relazione a pianificazioni del lavoro che contemplino i cc.dd. “doppi turni”.

Non si vorrebbe, pertanto, che al di là dei buoni propositi e dell’encomiabile impegno anche personale di coloro che si stanno adoperando affinché si tragga concreto vantaggio da tale nuova dotazione informatica, solo per una sorta di sottovalutazione di alcuni aspetti invece fondamentali da parte di chi detiene la responsabilità gestionale dell’articolazione regionale dell’Amministrazione penitenziaria, essa si traducesse in ulteriore fattore di contrazione dei diritti e di stress per gli operatori.

Per quanto accennato, si prega la S.V. di voler fornire urgentissime e circostanziate informazioni a riguardo e soprattutto, anche nell’ambito delle previsioni di cui all’art. 4, comma 1, lettera n), ed all’art. 8, comma 8, del citato A.N.Q., nonché all’art. 27, comma 1, lettera c), del DPR 18 giugno 2002, n. 164, di voler cortesemente convocare le Organizzazioni Sindacali rappresentative di comparto per un confronto di carattere generale sull’argomento.

Nell’attesa, distinti saluti.